Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in modo efficiente ed eseguire determinate funzioni.
Di seguito troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie in ciascuna categoria di consenso.
I cookie classificati come "Necessari" vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali
per abilitare le funzionalità di base del sito.
Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare come utilizzi questo sito Web,
memorizzare le tue preferenze e fornire i contenuti e gli annunci pubblicitari pertinenti per te.
Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo previo consenso.
Puoi scegliere di abilitare o disabilitare alcuni o tutti questi cookie, ma disabilitarne alcuni
potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
I cookie necessari sono indispensabili per abilitare le funzionalità
di base di questo sito, come fornire un accesso sicuro o
modificare le preferenze di consenso.
Questi cookie non memorizzano dati personali identificabili.
Dlgs 33/2013 – Articolo 39 – Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.